Statuto

Associazione di promozione sociale

“MIPPE – Movimento Italiano Psicologia Perinatale”

ART. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n°383 l’associazione di promozione sociale denominata: Movimento Italiano Psicologia Perinatale (MIPPE) con sede in via Tiziano Aspetti 148,  35133 Padova

L’associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e pertanto   potrà essere deliberata dall’ assemblea dei soci in sede ordinaria, sarà compito del Consiglio Direttivo di comunicarlo agli enti competenti e darne il massimo di pubblicità esterna

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

L’associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 2 – Scopi

L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro neanche indiretto e svolge attività di promozione e utilità sociale; si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, di promozione della salute e di prevenzione primaria.

Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

ART. 3- Finalità e obiettivi

L’Associazione, per fini di solidarietà sociale, si prefigge di promuovere la Psicologia Perinatale, attraverso un’opera di informazione e formazione rivolta alle famiglie, ai professionisti e ai volontari che affiancano i genitori durante il periodo perinatale, cioè dal preconcepimento fino al quarto anno di vita.

Promuove il benessere biopsicosociale e valorizza le risorse della madre, del padre, del bambino, della coppia e della famiglia.

L’associazione si avvale di saperi multidisciplinari in un’ottica di condivisione e sinergia, nelle seguenti aree di intervento:

  • famiglia
  • operatori della salute e della periodo perinatale
  • strutture territoriali sanitarie, educative e di sostegno psicologico
  • strutture didattiche e universitarie e altre agenzie formative
  • media

ART. 4 – Interventi

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi:

  1. a)     coordinamento di enti e gruppi con scopi analoghi al proprio, collaborando con essi, e concedendo il patrocinio al fine di promuoverne le iniziative.
  2. b)     sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari, sociali, di docenti, educatori, studenti, genitori e tutti coloro che si occupano e sono interessati alla periodo perinatale.
  3. c)     stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di progetti di ricerca/intervento nell’ambito degli scopi dell’associazione.
  4. d)     svolgimento di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, corsi, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi.
  5. e)     promozione della partecipazione, produzione e divulgazione di progetti di ricerca sul periodo perinatale.
  6. f)      promozione e cura diretta e indiretta della redazione, edizione, promozione e diffusione di libri, periodici e testi nonché la pubblicazione di indagini, ricerche e studi bibliografici.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ART. 5 – Soci

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, orientamento sessuale, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la quota associativa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Con il pagamento della quota associativa, i soci si impegnano al rispetto del Codice di Commercializzazione dei Sostituti del latte materno (all. b).

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile.

I soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari: sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti nominati tali per particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di quote associative e non fanno parte dell’elettorato attivo e passivo.

- Soci Sostenitori: sono soci Sostenitori tutti coloro che non svolgono attività operativa nell’ente e che contribuiscono agli scopi dell’associazione versando una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

- Soci fruitori: sono soci fruitori le persone fisiche che, condividendo le finalità associative, intendono usufruire dell’attività dell’associazione senza assumere un ruolo attivo nella stessa e versano una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall’Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall’Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice.

I Soci Ordinari e Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, e fanno parte dell’elettorato passivo di diritto, senza requisiti di anzianità. I soci Sostenitori hanno diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria trascorsi 120 giorni dall’iscrizione nel libro soci e nell’Assemblea Straordinaria trascorsi 180 giorni dall’iscrizione nel libro soci, e non fanno parte dell’elettorato passivo di diritto trascorsi 180 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

Per l’anzianità elettorale, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio solo nel caso di continuità nel rapporto sociale; nel caso di interruzione del rapporto sociale fa fede la data della nuova iscrizione.

Possono far parte dell’elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Ciascun socio deve:

  1. a) Rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  2. b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
  3. c) Pagare la quota sociale stabilita per ogni anno solare, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
  4. d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all’Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

ART. 7 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- mancato pagamento entro i termini della quota sociale annuale;

- dimissioni; ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;  per danni morali e materiali  arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui  il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

ART. 8 – Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

-       Assemblea dei soci;

-       Consiglio direttivo;

-       Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci come previsto nell’articolo 4.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da pubblicare presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea deve:

-       approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

-       fissare l’importo della quota sociale annuale;

-       determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

-       approvare l’eventuale regolamento interno;

-       deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

-       eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

-       deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 11 – Validità Assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della maggioranza dei soci.

ART. 12 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

 

ART. 13 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 5 fino a 21 membri  eletti fra i soci fondatori o i soci ordinari. Le cariche elettive resteranno in carica per tre anni e sono rinnovabili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Sono considerate valide le riunioni tenute con l’ausilio di mezzi informatici e telematici e/o cine-televisivi qualora permettano il contestuale rapporto fra tutti i membri

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

-     I compiti principali del Presidente sono:

-      rappresentare legalmente l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

-      convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;

-      deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea           e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;

-     redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

-      vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

-      determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

-      emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

-      deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente o da altro consigliere all’uopo delegato.

ART. 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  1. a) contributi e quote associative;
  2. b) donazioni e lasciti;
  3. c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ovvero accessorie all’attività istituzionale ivi compresi i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
  4. d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

ART. 14 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, pertanto i documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

I rendiconti sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il rendiconto dev’essere approvato dall’assemblea ordinaria degli associati entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari e comunque secondo quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n°383 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 16 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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